Serve saperlo (16/1/18)
Riforma del Terzo Settore: le donazioni agli Enti del Terzo Settore (ETS) non commerciali
Dal 1° gennaio 2018 devono essere considerati Enti del Terzo Settore (ETS) le Organizzazioni Di Volontariato (ODV), le Associazioni di Promozione Sociale (APS)e le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (Onlus) iscritte nei rispettivi registri: a queste organizzazioni quindi si applicheranno già le novità in tema di erogazioni liberali introdotte dall’art. 83 del Dlgs 117/2017.
Per quanto riguarda la detrazione, che abbatte l’imposta lorda, è previsto un risparmio d’imposta pari al 30% dell’erogazione in denaro o in natura effettuata da persone fisiche nei confronti di un ETS, su una donazione massima di 30.000 euro in ciascun periodo d’imposta. La detrazione è elevata al 35% se l’erogazione è nei confronti di una ODV.
Si prevede inoltre che le erogazioni in denaro o in natura effettuate da persone fisiche, enti e società nei confronti di un ETS sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nei limiti del 10% del reddito dichiarato. In questa nuova disposizione non vi è più il limite di 70.000 euro previsto dal D.L. 35/2005 (la cosiddetta “più dai, meno versi”).
Le due agevolazioni sono alternative e non cumulabili fra loro né con altre agevolazioni fiscali previste sulle stesse erogazioni. Si specifica inoltre che per usufruire delle agevolazioni relative alle erogazioni in denaro, queste devono essere effettuate con strumenti diversi dal contante: quindi tramite banche, uffici postali o altri strumenti di pagamento tracciabili.